Servizio di accesso ad Internet presso la Biblioteca "A. Gentilucci"

regolamento

 

Deliberazione del C.d.A. n. 9 del 7 novembre 2007

Allegato A

Allegato B

Modulo per l'utilizzo di Internet da parte dei minori

Art. 1 - Obiettivi del servizio

  1. La Biblioteca A. Gentilucci riconosce l'utilità delle risorse accessibili per via telematica, in quanto luogo istituzionalmente deputato all'accesso alle fonti di informazione a partire da qualsiasi supporto.
  2. La biblioteca pertanto offre gratuitamente l'accesso a Internet e ad altre risorse elettroniche come ulteriore strumento di informazione, ad integrazione delle tradizionali fonti scritte cartacee e sonore su supporto analogico o digitale.
  3. Internet è una risorsa che in Biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali della stessa.
  4. Internet in Biblioteca è da intendersi, dunque, principalmente come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione, non per scopi commerciali.

Art. 2 - Qualità dell'informazione

  1. La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta al lettore vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.
  2. La Biblioteca non ha controllo né completa conoscenza delle risorse disponibili in rete, pertanto non è responsabile per i contenuti offerti.

Art. 3 - Orari e modalità di accesso al servizio

  1. Il servizio Internet è disponibile durante l'orario di apertura della Biblioteca.
  2. La navigazione in Internet è consentita di norma a non più di due persone contemporaneamente per postazione ed è protetta da un sistema di filtraggio dei contenuti.
  3. La durata del collegamento non può superare i 30 minuti in caso di utenti in attesa che si prenotano per il servizio.
  4. L'accesso al servizio è consentito in via esclusiva agli iscritti alla biblioteca.
  5. Prima di ogni sessione di accesso l'utente dovrà registrarsi in conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento che qui si riporta:

    •  Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

    •  Decreto 16 agosto 2005. Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche , ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge 31 luglio 2005, n. 155.

In particolare l'utente dovrà essere identificato dall'operatore della biblioteca, il quale annoterà su apposito registro nome, cognome, numero di tessera rilasciata dalla biblioteca all'atto dell'iscrizione, orario di inizio e di fine dell'accesso. Qualora l'operatore non sia in grado di identificare l'utente per conoscenza personale, si renderà necessario il controllo di un documento d'identità in corso di validità, nonché la registrazione dei suoi estremi. L'utente sarà tenuto in ogni caso ad apporre sul registro la propria firma sia preventivamente sia al termine dell'utilizzo.

Art. 4 - Accesso dei lettori in età minore

  1. L'accesso al servizio dei minori di 18 anni è consentito previa autorizzazione da parte di un genitore o di un esercente della patria potestà, che abbia preso visione del presente Regolamento e delle Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete (Allegato A). A tal fine l'operatore si riserva di far compilare e firmare un apposito modulo di consenso che verrà conservato e ritenuto valido fino a revoca scritta (Allegato B) .
  2. Il personale della Biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull'uso di Internet da parte dei minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci, ma ne ha la facoltà.

Art. 5 - Servizi disponibili al pubblico

  1. Navigazione WWW.
  2. Uso della posta elettronica via webmail.
  3. Stampa in bianco e nero formato A4 per un totale di n. 10 pagine.
  4. Scarico dati su supporto removibile USB.

Art. 6 - Servizi non disponibili al pubblico

  1. Installazione di programmi o dati sul computer.
  2. Sistemi di posta elettronica locali.
  3. Partecipazione a videoconferenze.
  4. Effettuazione di telefonate virtuali.
  5. Account di posta elettronica.
  6. Partecipazione in locale a mailing list e news groups.
  7. Caricamento di file in rete (upload).
  8. Utilizzo di servizi di instant messaging e chat (IRC).
  9. Acquisti e prenotazioni on-line.
  10. Attivazione di servizi a pagamento.

Art. 7 - Responsabilità ed obblighi per l'utente

  1. L'utente non può utilizzare Internet per scopi vietati dalla legislazione vigente.
  2. Il lettore è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso che effettua del servizio Internet presso la Biblioteca.
  3. Il lettore è tenuto ad utilizzare le apparecchiature informatiche messe a disposizione della Biblioteca con la massima cura. In caso di danni è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile.
  4. Il lettore è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.
  5. E' vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività della rete e ne restringano la fruizione e le prestazioni per altri fruitori del servizio.
  6. E' vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware dei computer della Biblioteca.
  7. Per le caratteristiche intrinseche dei browser per la navigazione in Internet la Biblioteca non è in grado di garantire ai lettori la riservatezza dei percorsi da loro compiuti durante la navigazione. Per la raccolta di dati statistici e garantendo l'anonimato il personale della Biblioteca si riserva il diritto di consultare l'elenco dei siti visionati, anche al fine di inserire quelli più utilizzati in bookmark appositamente predisposti.

Art. 8 - Sanzioni

  1. La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento può comportare rispettivamente:

    •  interruzione della sessione

    •  sospensione o esclusione dall'accesso al servizio

    •  denuncia all'autorità competente.

  2. Il personale della Biblioteca può intervenire e sospendere la navigazione in qualsiasi momento, a propria insindacabile discrezione, nel caso in cui il lettore svolga ricerche su siti e visioni materiali ritenuti inappropriati ad un luogo di pubblico accesso.

Art. 9 - Disposizioni finali

  1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito della Biblioteca ed esposta nei locali della stessa per la consultazione.
  2. L'utilizzo del servizio comporta da parte dell'utente la piena accettazione di tutte le norme stabilite dal presente Regolamento.
 
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