Disposizioni interne relative al prestito di materiale librario, sonoro e musicale da parte della Biblioteca "A. Gentilucci" dell'Istituto Musicale "A. Peri"

 

In applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 21395/302 del 24/10/2002

Art. 1 - Prestito al pubblico

  1. La Biblioteca effettua il prestito a domicilio del proprio materiale librario, sonoro e musicale a stampa identificabile secondo gli standard internazionali di descrizione bibliografica per la musica a stampa come parti separate, musica per strumento solo, intavolatura, ecc., fatte salve le tipologie di cui al comma 5.
  2. Possono accedere al prestito gli utenti muniti di apposita tessera personale rilasciata dal personale addetto previa identificazione del titolare. La tessera di prestito, personale e non cedibile, ha valore permanente e può essere ritirata dal Bibliotecario qualora si accerti la violazione delle presenti norme.
    E’ possibile rilasciare duplicati della tessera a seguito di furto o smarrimento, previa esibizione della relativa denunzia.
  3. E’ consentito ad ogni utente, il prestito di quattro volumi e due compact-disc ovvero un’opera in compact-disc. Il materiale prestato deve essere riconsegnato entro trenta giorni dal prestito, salvo proroga autorizzata dal Bibliotecario e richiesta entro la data di scadenza, per ulteriori trenta giorni e sempre che il materiale non sia stato richiesto nel frattempo da altri utenti. Per i compact-disc il termine di riconsegna è fissato in sette giorni, senza possibilità di proroga. E’ vietata in ogni caso la riproduzione privata dei compact-disc avuti in prestito.
  4. Sono esclusi dal prestito le opere di consultazione generale, i periodici, i cd-rom contenenti banche dati, i dischi in vinile, le audiocassette e videocassette.
  5. E’ vietato il prestito delle partiture e degli spartiti musicali a norma dell’art. 69 della legge 22/4/1941 e successive integrazioni e modificazioni. Il prestito delle opere fonografiche è consentito decorsi diciotto mesi dal primo atto di distribuzione.
  6. Nel caso in cui non sia rispettata la data di scadenza del prestito, l'utente riceverà entro quindici giorni da tale data il relativo sollecito.
    Una nota di ingiunzione sarà inviata qualora trascorrano altri quindici giorni senza che l'utente abbia regolarizzato la sua posizione. In caso di mancata restituzione nei quindici giorni successivi l'utente sarà sospeso dal prestito con comunicazione scritta inviata al suo domicilio.

Art. 2 - Prestito interno a fini didattici

  1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 1, è consentito ai docenti ed agli studenti dell'istituto il prestito di ogni tipologia di musica stampa ad esclusivo utilizzo per fini didattici o di studio.
  2. Si applicano le disposizioni dell'art. 1 per quanto riguarda le modalità e i termini del prestito: di disporre che la segreteria didattica all'inizio di ogni anno scolastico comunichi alla Biblioteca l'elenco degli studenti e dei docenti dell'Istituto.

 

 
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